IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 4 novembre 2021 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 24, comma 2; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26  febbraio  2021
con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco,  di
Bleggio Superiore, di  Bocenago,  di  Borgo  Lares,  di  Bresimo,  di
Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine,  di  Cavizzana;
di Cis, di Comano Terme, di  Commezzadura,  di  Croviana,  di  Dimaro
Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di  Giustino,  di  Ledro,  di
Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di
Nago-Torbole, di Ossana,  di  Peio,  di  Pellizzano,  di  Pelugo,  di
Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di  Tenno,  di  Terzolas,  di
Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi  e  di  Vermiglio  della
Provincia autonoma di Trento e con la quale sono stati stanziati euro
2.650.000,00 a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con
la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con  la
sopra citata delibera del Consiglio  dei  ministri  del  26  febbraio
2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendena,
di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di  Sella  Giudicarie,  di
Spiazzo e di Stenico, della Provincia  autonoma  di  Trento,  colpito
dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre
2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 25 marzo 2021, n. 757 recante: «Interventi urgenti di  protezione
civile in conseguenza degli  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni  di  Andalo,
di Arco, di Bleggio  Superiore,  di  Bocenago,  di  Borgo  Lares,  di
Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine,  di
Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana,  di
Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro,
di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno,
di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di  Pellizzano,  di  Pelugo,  di
Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di  Tenno,  di  Terzolas,  di
Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi  e  di  Vermiglio  della
Provincia autonoma di Trento»; 
  Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n.  1  del
2018 dove e' previsto, tra l'altro, che a seguito  della  valutazione
dell'effettivo    impatto    dell'evento    calamitoso,    effettuata
congiuntamente dal  Dipartimento  della  protezione  civile  e  dalle
regioni e province autonome interessate, sulla base di una  relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il  Consiglio  dei
ministri individua,  con  una  o  piu'  deliberazioni,  le  ulteriori
risorse finanziarie necessarie per il completamento  delle  attivita'
di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma  2,
autorizzando  la  spesa  nell'ambito  del  Fondo  per  le   emergenze
nazionali; 
  Vista la nota del 20 settembre  2021  con  la  quale  la  Provincia
autonoma di Trento ha trasmesso la ricognizione delle misure  urgenti
per il completamento delle attivita' di cui alla  lettera  b)  e  per
quelle relative alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25  del  citato
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  20
ottobre 2021, prot. n. UL/0045048; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1
del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1,  comma  3,
della delibera del Consiglio dei ministri del 26  febbraio  2021,  e'
integrato di euro 993.000,00 a valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera  b)
del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi